Il piano della performance è previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto non si applica agli enti locali, nei quali è sostituita dagli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento specifico. Successivamente l'articolo 3, comma 2, lettera g-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, modificando l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000 ha stabilito che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. In questa pagina viene pubblicata, la parte "obiettivi" del Piano esecutivo di gestione.
Riferimenti normativi Articoli 10 e 16 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 Articoli 108, comma 1, e 169, comma 3-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Articolo 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
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