Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
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Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i
dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti
anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati
relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c)
all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
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