La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2012 prevede: a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; b) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, dalle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati (articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445); c) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; d) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; l’acquisizione delle informazioni è effettuata mediante richiesta da trasmettere all’Amministrazione certificante esclusivamente per via telematica (email o pec), come indicato all'art. 43, comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. ; e) le pubbliche amministrazioni, in alternativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato; f) la mancata risposta alle richieste di controllo di altre pubbliche amministrazioni entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione; g) ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale.
Riferimenti normativi: - artt. 43, 44-bis, 71 e 72 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
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